LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
    Esaminati gli atti del giudizio;
    Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante  l'eccezione  di
 incostituzionalita'  dell'art.  19,  quinto comma del d.l. 10 luglio
 1982 n. 429, convertito  nella  legge  7  agosto  1982,  n.  516,  in
 relazione  all'art.  3  della  Costituzione, laddove equipara ai fini
 tributari o quantomeno non differenzia la posizione di chi non  aveva
 presentato  la  denunzia  dei  redditi pur essendovi tenuto e chi non
 aveva presentato la medesima in quanto non vi era tenuto;
    Considerato che, in definitiva, trattare in modo eguale  posizioni
 diverse  equivale  a  trattare  posizioni  eguali  in  modo  diverso,
 violando pertanto il principio di eguaglianza;
    Letti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n.  1  e  23  della
 legge 11 settembre 1953, n. 87;